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giovedì 5 dicembre 2013

Danni da sofferenza psichica della vittima prima della morte

Il testo della sentenza n. 17092 dell'8 ottobre 2012 precisa che "in caso di lesione dell'integrità fisica che abbia portato ad esito letale, la vittima, che abbia percepito lucidamente l'approssimarsi della fine, attiva un processo di sofferenza psichica particolarmente intensa che qualifica il danno biologico e ne determina l'entità sulla base non già (e non solo) della durata dell'intervallo tra la lesione e la morte, ma dell'intensità della sofferenza provata".
Il caso che ha dato origine al processo riguardava un lavoratore portuale, deceduto per mesotelioma pleurico.
Gli eredi chiedevano quindi che venisse riconosciuta e dichiarata sia l'origine professionale della malattia, per l'esposizione all'inalazione di fibre di amianto, sia la responsabilità dell'Autorità Portuale  e dell'armatore che aveva trasportato amianto con la conseguente condanna degli stessi al risarcimento, iure hereditario, del danno morale, esistenziale e biologico nelle misure indicate o in quelle diverse di giustizia.
I giudici di legittimità, con riferimento al danno, hanno ricordato che bisogna tenere conto della "sofferenza psichica e morale subita dal danneggiato che ha avuto riguardo alla consapevolezza dell'esito letale della patologia contratta all'interno del danno non patrimoniale (biologico e morale)".
Inoltre, la citata sentenza ha confermato l'esistenza della trasmissibilità agli eredi anche del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità fisica che abbia poi portato alla morte e la responsabilità dell'Autorità portuale per non aver preso precauzioni atte a proteggere la vita del lavoratore, in quanto all'epoca era conosciuta la pericolosità dell'esposizione all'amianto.
La Cassazione, ha poi chiarito che dal 2011 è previsto un Fondo per le vittime dell'amianto ma che tali erogazioni sono meramente aggiuntive rispetto a quelle del sistema risarcitorio previgente e "non possono escludere alcuno degli altri diritti stabiliti dall'ordinamento per i medesimi soggetti" e che "non si potrà opporre alcuna compensazione né calcolo differenziale tra le prestazioni erogate dal Fondo e il diritto al risarcimento dei danni spettanti alle stesse vittime".

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