Il testo della sentenza
n. 17092 dell'8 ottobre 2012 precisa che "in caso di lesione
dell'integrità fisica che abbia portato ad esito letale, la vittima,
che abbia percepito lucidamente l'approssimarsi della fine, attiva un
processo di sofferenza psichica particolarmente intensa che qualifica
il danno biologico e ne determina l'entità sulla base non già (e
non solo) della durata dell'intervallo tra la lesione e la morte, ma
dell'intensità della sofferenza provata".
Il caso che ha dato
origine al processo riguardava un lavoratore portuale, deceduto per
mesotelioma pleurico.
Gli eredi chiedevano
quindi che venisse riconosciuta e dichiarata sia l'origine
professionale della malattia, per l'esposizione all'inalazione di
fibre di amianto, sia la responsabilità dell'Autorità Portuale e
dell'armatore che aveva trasportato amianto con la conseguente
condanna degli stessi al risarcimento, iure hereditario, del danno
morale, esistenziale e biologico nelle misure indicate o in quelle
diverse di giustizia.
I giudici di legittimità,
con riferimento al danno, hanno ricordato che bisogna tenere conto
della "sofferenza psichica e morale subita dal danneggiato che
ha avuto riguardo alla consapevolezza dell'esito letale della
patologia contratta all'interno del danno non patrimoniale (biologico
e morale)".
Inoltre, la citata
sentenza ha confermato l'esistenza della trasmissibilità agli eredi
anche del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da
lesione dell'integrità fisica che abbia poi portato alla morte e la
responsabilità dell'Autorità portuale per non aver preso
precauzioni atte a proteggere la vita del lavoratore, in quanto
all'epoca era conosciuta la pericolosità dell'esposizione
all'amianto.
La Cassazione, ha poi
chiarito che dal 2011 è previsto un Fondo per le vittime
dell'amianto ma che tali erogazioni sono meramente aggiuntive
rispetto a quelle del sistema risarcitorio previgente e "non
possono escludere alcuno degli altri diritti stabiliti
dall'ordinamento per i medesimi soggetti" e che "non si
potrà opporre alcuna compensazione né calcolo differenziale tra le
prestazioni erogate dal Fondo e il diritto al risarcimento dei danni
spettanti alle stesse vittime".
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