Articolo 2049 del codice civile.
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
Questa norma prevede che il datore di lavoro sia responsabile anche quando l'errore che ha portato alla morte del lavoratore (o al suo infortunio) sia stato commesso da un suo dipendente, un caposquadra ad esempio.
Si tratta della c.d. responsabilità oggettiva, un essere responsabili anche se non si sa nulla dell'illecito.
La norma è effettivamente molto pesante e giustificata solo dalla necessità di tutelare al massimo la sicurezza del lavoro.
La Corte di Cassazione ha talvolta stabilito che essa non sussista quando il datore di lavoro ha umanamente fatto tutto il possibile per evitare l'incidente e non poteva nemmeno sorvegliare direttamente come si svolgeva il lavoro.
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