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giovedì 5 dicembre 2013

Morte sul lavoro: Risarcimento concesso anche a conviventi non parenti della vittima

Cassazione Quarta Sezione Penale, Sentenza n. 43434/2012.
La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito il risarcimento dei danni anche in favore del convivente (anche se non familiare o parente stretto) del lavoratore vittima di incidente sul lavoro
Il caso trattato riguardava la costituzione di parte civile di un consorzio familiare che aveva dato ospitalità ad un lavoratore privo del permesso di soggiorno morto nel 2007 per un incidente avvenuto durante il lavoro (l'uomo era infatti precipitato da un'altezza di otto metri).
Per la Cassazione la predetta costituzione di parte civile é del tutto legittima o meglio, con la sentenza n.43434/2012 si é pronunciata direttamente sul riconoscimento sia del risarcimento dei danni in favore dei parenti stretti della vittima ma anche nei confronti della famiglia che aveva accolto l'immigrato.
La Corte ha rigettato i ricorsi proposti dalla Società per cui lavorava l'immigrato e dal responsabile di cantiere della stessa società che erano stati condannati nella fase di merito per omicidio colposo del lavoratore e al pagamento dei danni in favore della madre del lavoratore e alla famiglia che lo ospitava in Italia.
Citando la sentenza: "la risarcibilità del danno subito da persona convivente derivatogli dalla lesione materiale cagionata alla persona con la quale convive dalla condotta illecita del terzo e ha collegato tale danno alla provata turbativa dell'equilibrio affettivo e patrimoniale instaurato mediante una comunanza di vita e di affetti, con vicendevole assistenza morale e materiale".
In conclusione, deve essere riconosciuto il danno e deve essere conseguentemente risarcito ogni volta che "la perdita definitiva di un rapporto di 'affectio familiaris' puo' comportare l'incisione dell'interesse all'integrità morale, ricollegabile all'art. 2 della Costituzione".

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