Cassazione Quarta
Sezione Penale, Sentenza n. 43434/2012.
La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito il
risarcimento dei danni anche in favore del convivente (anche
se non familiare o parente stretto) del lavoratore vittima di
incidente sul lavoro.
Il caso trattato riguardava la costituzione
di parte civile di un consorzio familiare che aveva dato
ospitalità ad un lavoratore privo del permesso di soggiorno morto nel
2007 per un incidente avvenuto durante il lavoro (l'uomo era infatti
precipitato da un'altezza di otto metri).
Per la Cassazione la predetta costituzione di parte
civile é del tutto legittima o meglio, con la sentenza n.43434/2012
si é pronunciata direttamente sul riconoscimento sia del
risarcimento dei danni in favore dei parenti stretti della vittima ma
anche nei confronti della famiglia che aveva accolto l'immigrato.
La Corte ha rigettato i ricorsi proposti dalla
Società per cui lavorava l'immigrato e dal responsabile di cantiere
della stessa società che erano stati condannati nella fase di merito
per omicidio colposo del lavoratore e al
pagamento dei danni in favore della madre del lavoratore e alla
famiglia che lo ospitava in Italia.
Citando la sentenza: "la risarcibilità del
danno subito da persona convivente derivatogli dalla lesione
materiale cagionata alla persona con la quale convive dalla condotta
illecita del terzo e ha collegato tale danno alla provata turbativa
dell'equilibrio affettivo e patrimoniale instaurato mediante una
comunanza di vita e di affetti, con vicendevole
assistenza morale e materiale".
In conclusione, deve essere riconosciuto il danno e
deve essere conseguentemente risarcito ogni volta che "la
perdita definitiva di un rapporto di 'affectio familiaris' puo'
comportare l'incisione dell'interesse all'integrità morale,
ricollegabile all'art. 2 della Costituzione".
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