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giovedì 5 dicembre 2013

Il rischio elettivo e la responsabilità del datore di lavoro

Sentenza - Cassazione n. 9649/2012: Rischio elettivo - Infortunio sul lavoro.
Con la sentenza n. 9649 del 13 giugno 2012, la Cassazione in materia di lavoro, ha stabilito che la condotta irresponsabile del lavoratore, nell'utilizzo di un mezzo di servizio, fa venir meno per il diritto al risarcimento del danno in caso di infortunio.
Stiamo parlando del cd. "rischio elettivo", ravvisabile quando l'attività svolta dal lavoratore non sia relazionabile con la prestazione lavorativa o si spinga ben oltre i limiti della stessa, in pratica quando, per un impulso personale, si compie un atto estraneo e illogico rispetto alle finalità produttive e privo di collegamento con l'attività lavorativa. La Corte ricorda inoltre che il rischio elettivo consiste nel modificare arbitrariamente la normale attività lavorativa, assoggettando la prestazione lavorativa ad ulteriori e diversi rischi rispetto a quelli usuali e, per questo diciamo prevedibili o quasi e fa venir meno il nesso causale tra l'atto (sinistro) e colui che doveva adottare tutte le condizioni necessarie affinchè non si verificasse (committente).

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