Sentenza - Cassazione n. 9649/2012: Rischio elettivo - Infortunio sul
lavoro.
Con la sentenza n. 9649 del 13 giugno 2012, la
Cassazione in materia di lavoro, ha stabilito che la condotta
irresponsabile del lavoratore, nell'utilizzo di un mezzo di servizio,
fa venir meno per il diritto al risarcimento del danno in caso di
infortunio.
Stiamo parlando del cd. "rischio elettivo", ravvisabile
quando l'attività svolta dal lavoratore non sia relazionabile con la
prestazione lavorativa o si spinga ben oltre i limiti della stessa,
in pratica quando, per un impulso personale, si compie un atto
estraneo e illogico rispetto alle finalità produttive e privo di
collegamento con l'attività lavorativa. La Corte ricorda inoltre che
il rischio elettivo consiste nel modificare arbitrariamente la
normale attività lavorativa, assoggettando la prestazione lavorativa
ad ulteriori e diversi rischi rispetto a quelli usuali e, per questo
diciamo prevedibili o quasi e fa venir meno il nesso causale tra
l'atto (sinistro) e colui che doveva adottare tutte le condizioni
necessarie affinchè non si verificasse (committente).
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