La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8686 del 31 maggio 2012, ha rilevato che, "in tema di infortuni sul lavoro, l'art. 2087 cod. civ. (...) e l'art. 7 del d.lgs. 19 settembre 1994 n. 626, che disciplina l'affidamento di lavori in appalto all'interno dell'azienda, prevedono l'obbligo per il committente, nella cui disponibilità permane l'ambiente di lavoro, di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la
salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dall'impresa
appaltatrice, consistenti nell'informazione adeguata dei singoli
lavoratori e non solo del l'appaltatrice, nella predisposizione di
tutte le misure necessarie al raggiungimento dello scopo, nella
cooperazione con l'appaltatrice per l'attuazione degli strumenti di
protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro
sia all'attività appaltata, tanto più se caratterizzata dall'uso di
macchinari pericolosi. Pertanto l'omissione di cautele da parte dei
lavoratori non è idonea ad escludere il nesso causale rispetto alla
condotta colposa del committente che non abbia provveduto
all'adozione di tutte le misure di prevenzione rese necessarie dalle
condizioni concrete di svolgimento del lavoro, non essendo né
imprevedibile né anomala una dimenticanza dei lavoratori
nell'adozione di tutte le cautele necessarie, con conseguente
esclusione, in tale ipotesi, del ed. rischio elettivo, idoneo ad
interrompere il nesso causale ma ravvisabile solo quando l'attività
non sia in rapporto con lo svolgimento del lavoro o sia esorbitante
dai limiti di esso (Cass. ti. 21694/2011). Con riferimento alla
specie, d'altra parte, non è mancalo, come si è visto,
l'accertamento del nesso causale tra mancata adozione delle
necessarie misure di sicurezza e verificazione dell'infortunio".
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