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mercoledì 8 gennaio 2014

Il datore del lavoro che ha delegato al responsabile della sicurezza è salvo?

Caratteristiche della delega al responsabile per la sicurezza.

Spesso si pensa che se il datore di lavoro ha delegato i suoi compiti al responsabile per la sicurezza possa dormire sogni tranquilli.
In realtà la situazione è ben diversa.
La Cassazione (IV sezione penale, sentenza 27819 del 28 aprile 2009) si è occupata del caso di un operaio investito sulla corsia d'emergenza mentre eseguiva lavori stradali.
Pur essendo vero che si può delegare ad altri (responsabili per la sicurezza) le incombenze di sorveglianza dell'applicazione delle norme antinfortunio, la delega deve essere data a una persona tecnicamente capace, in grado di svolgere il suo compito con competenza ed efficacia.
Se questa competenza non è dimostrata, la responsabilità ricade tutta sul datore di lavoro.
Il delegato deve inoltre avere i poteri decisionali e di intervento. Non avrebbe infatti senso dire che un soggetto è responsabile per la sicurezza se poi non ha il potere di dare i relativi ordini (e con le relative capacità).
Altra caratteristica richiesta dalla Corte è che il documento di delega deve essere chiaro, in modo tale che possa essere compreso, con tutte le nuove responsabilità del delegato. Tale incarico deve anche essere formalmente accettato dal destinatario.
In parole povere non servono "furbizie" da quattro soldi come deleghe fumose o addirittura magari mai conferite (pretendendo di aver dato deleghe verbali...).

giovedì 2 gennaio 2014

Se muore un artigiano che ci fa un lavoro a casa, siamo responsabili?


La Cassazione ha esaminato un caso del genere (Cass. Pen., Sez. IV, Sentenza 1 dicembre 2010, n. 42465).
Tizio doveva fare dei lavori di riparazione sul tetto ed aveva chiamato un artigiano. 
Aveva accettato che il muratore facesse tutto quello che occorreva, senza controllare la sua idoneità professionale, la sua iscrizione in albi artigiani, l'idoneità dei ponteggi e delle misure di sicurezza adottate.
Il lavoratore aveva montato un ponteggio senza parapetti di legge (solo tavole inchiodate alla meglio); lavorava inoltre senza corde di sostegno o altre misure.
Cadeva quindi e moriva.
Nel corso del processo penale il proprietario si era difeso dicendo che in caso di prestazione di lavoro autonoma (il muratore non era un dipendente ma un artigiano) il  lavoratore autonomo è l'unico responsabile della propria sicurezza.
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondata tale tesi, condannando definitivamente il proprietario dell'immobile. 
La tesi del proprietario era quella della giurisprudenza vecchia che non riteneva che esistesse responsabilità del proprietario qualora non vi fossero insidie nascoste. 
Questa giurisprudenza era stata superata dalla normativa del D.lvo 81/2008; prima ancora c'erano state sentenze sul D.lvo 626/1994 che avevano già stabilito il principio applicato nella sentenza odierna.
A mio parere la Magistratura dovrebbe esaminare con attenzione casi in cui il committente - proprietario del fabbricato non abbia (o abbia in modo molto ridotto) la possibilità di fare concretamente tutti i controlli di legge: sto pensando ad esempio alla novantenne sola che chiama un'impresa per far sistemare una infiltrazione d'acqua dal tetto...

Reciprocità: minor risarcimento per il cittadino straniero?

Torniamo sempre sul problema del valore della vita dello straniero, sui criteri per il risarcimento per la sua morte.
La c.d. legge Bossi Fini (n. 189 del 2002) stabilisce che: "allo straniero comunque presente nel territoriodelloStato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana  e «lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l’Italia dispongano diversamente.
Per il codice civile (art. 16 preleggi) lo straniero gode degli stessi diritti del cittadino italiano a condizione che anche il cittadino italiano nel suo paese goda degli stessi diritti.
Di conseguenza, a seconda della voce di danno cioè del particolare tipo di danno, potrebbero esserci condizioni diverse, potrebbe esserci risarcibilità o meno.
Non bisogna comunque dimenticare che, anche per la Bossi Fini, spettano comunque i diritti fonda,mentali della persona umana, tra cui vita e salute.
Importante è la distinzione tra straniero "comunque presente in Italia" e "straniero regolarmente soggiornante in Italia". Il primo caso si riferisce al lavoratore sprovvisto di permesso di soggiorno, il secondo a chi invece lo possiede o (come i rumeni, non ne ha bisogno, in quanto cittadino europeo).




La vita dello straniero morto sul lavoro vale di meno?

La domanda è provocatoria ma non troppo...
Se un lavoratore straniero muore per un incidente sul lavoro in Italia, può essere che gli aventi diritto al risarcimento risiedano in un paese straniero.
Il tribunale di Torino (sez. IV civile, sentenza 20.07.2010 n° 4932) ha stabilito che nel liquidare i danni il Giudice debba considerare il reale valore - potere d'acquisto della somma liquidata.
Questo valore può variare a seconda del paese dove vivono i percipienti.
Se i titolari al risarcimento vivono in Francia, il valore della somma liquidata sarà, ad esempio, corrispondente a quello in Italia. Sarà quindi giusto applicare gli stessi criteri italiani (ad esempio le tabelle del tribunale di Milano).
Se invece i parenti vivono in Nigeria, il valore d'acquisto sarà notevolmente diverso. E' immaginabile che con 400.000 € si possa comprare un appartamento se si è in Italia ma 4 o 5 immobili identici se si vive in Nigeria o Albania.
La conseguenza di questo è che le somme liquidate a parenti residenti all'estero di lavorato immigrati sono spesso molto inferiori.
Nello stesso senso ha deciso il Trib. Monza, Sez. IV, 20 novembre 2006.
Ovviamente il caso è ben diverso se i parenti - aventi diritto al risarcimento - vivono stabilmente e regolarmente in Italia. In questo caso saranno applicabili gli stessi criteri per gli italiani.
Questa giurisprudenza ha certamente una sua logicità ma apre tanti problemi. Si potrebbe ad esempio chiedere se i parenti residenti in Italia con regolare permesso di soggiorno intendano starci definitivamente o per sempre. Si potrebbe pensare che agli italiani che abbiano trasferito la residenza in Romania spetti di meno... 
Voi che ne pensate?

giovedì 19 dicembre 2013

Quanto è il risarcimento del danno per una morte sul lavoro?

La situazione teorica è molto complessa in quanto ad esempio vanno distinti i danni che sono propri del morto (ad esempio la sua sofferenza prima di morire) da quelli tipici delle persone che possono ottenere il risarcimento, definiti iure proprio (ad esempio il dolore che un figlio prova per la morte del padre).
Dal punto di vista pratico si può semplificare distinguendo tra danni patrimoniali e danni non patrimoniali.
Supponiamo la morte del padre che lascia un bambino di 14 anni. Considerando la situazione familiare e le caratteristiche del ragazzo si potrebbe presumere che il ragazzo avrebbe potuto frequentare l'Università, con l'aiuto del padre. Quell'aiuto economico si può calcolare e liquidare. 
Sotto un altro aspetto si può calcolare che il padre avrebbe contribuito al mantenimento del figlio fino alla sua autonomia finanziaria (supposta a 26 anni). Considerando una spesa mensile per il figlio di € 500 questa andrebbe moltiplicata per i mesi fino al raggiungimento dell'età di 26 anni, adeguando la cifra secondo le Tabelle di Capitalizzazione Vitalizia.
Per quello che riguarda il danno non patrimoniale vengono praticamente usate delle tabelle elaborate dai vari tribunali. La corte di Cassazione (Cassazione civile , sez. VI, ordinanza 04.01.2013 n° 134) ha ritenuto applicabili in tutta Italia le Tabelle del Tribunale di Milano. Il risarcimento per la morte del coniuge è calcolabile da un minimo di € 163.080,00 ad un massimo di € 326.150,00. 
La cifra concreta viene calcolata considerando le età, la convivenza o meno, ed altri fattori.
In pratica, a mio parere, erano molto migliori le Tabelle del tribunale di Roma che quantificavano esattamente tali coefficienti di adeguamento.
Le Tabelle di Milano sono scaricabili da questo blog.


giovedì 5 dicembre 2013

Lavori in appalto e responsabilità del committente

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8686 del 31 maggio 2012, ha rilevato che, "in tema di infortuni sul lavoro, l'art. 2087 cod. civ. (...) e l'art. 7 del d.lgs. 19 settembre 1994 n. 626, che disciplina l'affidamento di lavori in appalto all'interno dell'azienda, prevedono l'obbligo per il committente, nella cui disponibilità permane l'ambiente di lavoro, di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dall'impresa appaltatrice, consistenti nell'informazione adeguata dei singoli lavoratori e non solo del l'appaltatrice, nella predisposizione di tutte le misure necessarie al raggiungimento dello scopo, nella cooperazione con l'appaltatrice per l'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività appaltata, tanto più se caratterizzata dall'uso di macchinari pericolosi. Pertanto l'omissione di cautele da parte dei lavoratori non è idonea ad escludere il nesso causale rispetto alla condotta colposa del committente che non abbia provveduto all'adozione di tutte le misure di prevenzione rese necessarie dalle condizioni concrete di svolgimento del lavoro, non essendo né imprevedibile né anomala una dimenticanza dei lavoratori nell'adozione di tutte le cautele necessarie, con conseguente esclusione, in tale ipotesi, del ed. rischio elettivo, idoneo ad interrompere il nesso causale ma ravvisabile solo quando l'attività non sia in rapporto con lo svolgimento del lavoro o sia esorbitante dai limiti di esso (Cass. ti. 21694/2011). Con riferimento alla specie, d'altra parte, non è mancalo, come si è visto, l'accertamento del nesso causale tra mancata adozione delle necessarie misure di sicurezza e verificazione dell'infortunio".

Denuncia di infortunio all'INAIL = confessione

Nella sentenza n. 8611/2013 la Corte stabilisce che negli infortuni sul lavoro può attribuirsi valenza di confessione stragiudiziale alla denuncia inviata dal datore di lavoro all’Inail per la parte in cui ne descrive sia pur succintamente le modalità.
La Cassazione ha stabilito che “l‘elemento soggettivo della confessione (animus confitendi) si configura come mera volontà e consapevolezza di riconoscere la verità del fatto dichiarato, obiettivamente sfavorevole al dichiarante e favorevole all’altra part
 
e, senza che sia necessaria l’ulteriore consapevolezza di tale obiettiva incidenza e delle conseguenze giuridiche che ne possono derivare”.
Pertanto, “può attribuirsi valenza di confessione stragiudiziale ex art. 2735 Cc ad una denuncia di infortunio sul lavoro effettuata ex art. 53 Dpr n. 1124/65, nella parte in cui ne descrive, sia pur succintamente, le modalità di accadimento e/o ogni altra circostanza di fatto”.

Danni da sofferenza psichica della vittima prima della morte

Il testo della sentenza n. 17092 dell'8 ottobre 2012 precisa che "in caso di lesione dell'integrità fisica che abbia portato ad esito letale, la vittima, che abbia percepito lucidamente l'approssimarsi della fine, attiva un processo di sofferenza psichica particolarmente intensa che qualifica il danno biologico e ne determina l'entità sulla base non già (e non solo) della durata dell'intervallo tra la lesione e la morte, ma dell'intensità della sofferenza provata".
Il caso che ha dato origine al processo riguardava un lavoratore portuale, deceduto per mesotelioma pleurico.
Gli eredi chiedevano quindi che venisse riconosciuta e dichiarata sia l'origine professionale della malattia, per l'esposizione all'inalazione di fibre di amianto, sia la responsabilità dell'Autorità Portuale  e dell'armatore che aveva trasportato amianto con la conseguente condanna degli stessi al risarcimento, iure hereditario, del danno morale, esistenziale e biologico nelle misure indicate o in quelle diverse di giustizia.
I giudici di legittimità, con riferimento al danno, hanno ricordato che bisogna tenere conto della "sofferenza psichica e morale subita dal danneggiato che ha avuto riguardo alla consapevolezza dell'esito letale della patologia contratta all'interno del danno non patrimoniale (biologico e morale)".
Inoltre, la citata sentenza ha confermato l'esistenza della trasmissibilità agli eredi anche del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità fisica che abbia poi portato alla morte e la responsabilità dell'Autorità portuale per non aver preso precauzioni atte a proteggere la vita del lavoratore, in quanto all'epoca era conosciuta la pericolosità dell'esposizione all'amianto.
La Cassazione, ha poi chiarito che dal 2011 è previsto un Fondo per le vittime dell'amianto ma che tali erogazioni sono meramente aggiuntive rispetto a quelle del sistema risarcitorio previgente e "non possono escludere alcuno degli altri diritti stabiliti dall'ordinamento per i medesimi soggetti" e che "non si potrà opporre alcuna compensazione né calcolo differenziale tra le prestazioni erogate dal Fondo e il diritto al risarcimento dei danni spettanti alle stesse vittime".

Responsabilità del datore di lavoro per non aver fornito adeguata formazione su uso macchinari pericolosi

La suprema Corte di Cassazione il 22 ottobre 2012 ha emesso la sentenza n. 41191 in cui si precisa questo importante principio di diritto.
  Il datore di lavoro deve tutelare i lavoratori dai possibili infortuni sul lavoro anche e soprattutto quando  i dipendenti devono far funzionare dei macchinari pericolosi.
Questi devono essere adeguatamente formati per poter utilizzare queste pericolose apparecchiature senza correre rischi ulteriori che l'inesperienza o la poca praticità e conoscenza della macchina potrebbero causare. Và inoltre rilevato che l'accesso a questi macchinari deve essere impedito dal datore di lavoro a quei lavoratori sprovvisti dell'idonea formazione e competenza.