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giovedì 2 gennaio 2014

Se muore un artigiano che ci fa un lavoro a casa, siamo responsabili?


La Cassazione ha esaminato un caso del genere (Cass. Pen., Sez. IV, Sentenza 1 dicembre 2010, n. 42465).
Tizio doveva fare dei lavori di riparazione sul tetto ed aveva chiamato un artigiano. 
Aveva accettato che il muratore facesse tutto quello che occorreva, senza controllare la sua idoneità professionale, la sua iscrizione in albi artigiani, l'idoneità dei ponteggi e delle misure di sicurezza adottate.
Il lavoratore aveva montato un ponteggio senza parapetti di legge (solo tavole inchiodate alla meglio); lavorava inoltre senza corde di sostegno o altre misure.
Cadeva quindi e moriva.
Nel corso del processo penale il proprietario si era difeso dicendo che in caso di prestazione di lavoro autonoma (il muratore non era un dipendente ma un artigiano) il  lavoratore autonomo è l'unico responsabile della propria sicurezza.
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondata tale tesi, condannando definitivamente il proprietario dell'immobile. 
La tesi del proprietario era quella della giurisprudenza vecchia che non riteneva che esistesse responsabilità del proprietario qualora non vi fossero insidie nascoste. 
Questa giurisprudenza era stata superata dalla normativa del D.lvo 81/2008; prima ancora c'erano state sentenze sul D.lvo 626/1994 che avevano già stabilito il principio applicato nella sentenza odierna.
A mio parere la Magistratura dovrebbe esaminare con attenzione casi in cui il committente - proprietario del fabbricato non abbia (o abbia in modo molto ridotto) la possibilità di fare concretamente tutti i controlli di legge: sto pensando ad esempio alla novantenne sola che chiama un'impresa per far sistemare una infiltrazione d'acqua dal tetto...

lunedì 9 dicembre 2013

E se un elettricista ha un infortunio mortale a casa nostra andiamo in galera?


Il decreto legislativo 81 del 2008 ha ampliato le figure responsabili in caso di infortunio sul lavoro. Tra i responsabili ora c'è anche il proprietario dell'immobile dove vengono eseguiti ad esempio dei lavori edili. La sentenza 42465/2010 ha ritenuto che il privato committente di lavori edili nella sua abitazione risponde di omicidio colposo se l'operaio, in assenza di qualsiasi cautela relativa alla sicurezza, muore durante il lavoro. In pratica occorre essere molto vigili quando si chiama un artigiano. Deve essere perfettamente in regola, assicurato, operare con tutte le misure di skicurezza che la legge dispone. Il guaio è che un privato non ha certo la competenza per capire se siano usate tutte le misure di sicurezza previste dalla legge. Può benissimo però rendersi conto di quel minimo di misure che impone la logica come il fatto che si operi sull'impianto elettrico senza staccare la corrente o si usi una scala difettosa e pericolante. In questi casi l'operaio - artigiano va immediatamente bloccato. In casi come questo è comunque fondamentale il buon senso dei magistrati... Che ne pensate?