La Cassazione ha esaminato un caso del genere (Cass. Pen., Sez. IV, Sentenza 1 dicembre 2010, n. 42465).
Tizio doveva fare dei lavori di riparazione sul tetto ed aveva chiamato un artigiano.
Aveva accettato che il muratore facesse tutto quello che occorreva, senza controllare la sua idoneità professionale, la sua iscrizione in albi artigiani, l'idoneità dei ponteggi e delle misure di sicurezza adottate.
Il lavoratore aveva montato un ponteggio senza parapetti di legge (solo tavole inchiodate alla meglio); lavorava inoltre senza corde di sostegno o altre misure.
Cadeva quindi e moriva.
Nel corso del processo penale il proprietario si era difeso dicendo che in caso di prestazione di lavoro autonoma (il muratore non era un dipendente ma un artigiano) il lavoratore autonomo è l'unico responsabile della propria sicurezza.
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondata tale tesi, condannando definitivamente il proprietario dell'immobile.
La tesi del proprietario era quella della giurisprudenza vecchia che non riteneva che esistesse responsabilità del proprietario qualora non vi fossero insidie nascoste.
Questa giurisprudenza era stata superata dalla normativa del D.lvo 81/2008; prima ancora c'erano state sentenze sul D.lvo 626/1994 che avevano già stabilito il principio applicato nella sentenza odierna.
A mio parere la Magistratura dovrebbe esaminare con attenzione casi in cui il committente - proprietario del fabbricato non abbia (o abbia in modo molto ridotto) la possibilità di fare concretamente tutti i controlli di legge: sto pensando ad esempio alla novantenne sola che chiama un'impresa per far sistemare una infiltrazione d'acqua dal tetto...
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