Torniamo sempre sul problema del valore della vita dello straniero, sui criteri per il risarcimento per la sua morte.
La c.d. legge Bossi Fini (n. 189 del 2002) stabilisce che: "allo
straniero comunque presente nel
territoriodelloStato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana e «lo straniero regolarmente
soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti
in materia civile attribuiti
al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l’Italia dispongano diversamente.
Per il codice civile (art. 16 preleggi) lo straniero gode degli stessi diritti del cittadino italiano a condizione che anche il cittadino italiano nel suo paese goda degli stessi diritti.
Di conseguenza, a seconda della voce di danno cioè del particolare tipo di danno, potrebbero esserci condizioni diverse, potrebbe esserci risarcibilità o meno.
Non bisogna comunque dimenticare che, anche per la Bossi Fini, spettano comunque i diritti fonda,mentali della persona umana, tra cui vita e salute.
Importante è la distinzione tra straniero "comunque presente in Italia" e "straniero regolarmente soggiornante in Italia". Il primo caso si riferisce al lavoratore sprovvisto di permesso di soggiorno, il secondo a chi invece lo possiede o (come i rumeni, non ne ha bisogno, in quanto cittadino europeo).
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