Indice dei post

Visualizzazione post con etichetta tabelle. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta tabelle. Mostra tutti i post

giovedì 2 gennaio 2014

La vita dello straniero morto sul lavoro vale di meno?

La domanda è provocatoria ma non troppo...
Se un lavoratore straniero muore per un incidente sul lavoro in Italia, può essere che gli aventi diritto al risarcimento risiedano in un paese straniero.
Il tribunale di Torino (sez. IV civile, sentenza 20.07.2010 n° 4932) ha stabilito che nel liquidare i danni il Giudice debba considerare il reale valore - potere d'acquisto della somma liquidata.
Questo valore può variare a seconda del paese dove vivono i percipienti.
Se i titolari al risarcimento vivono in Francia, il valore della somma liquidata sarà, ad esempio, corrispondente a quello in Italia. Sarà quindi giusto applicare gli stessi criteri italiani (ad esempio le tabelle del tribunale di Milano).
Se invece i parenti vivono in Nigeria, il valore d'acquisto sarà notevolmente diverso. E' immaginabile che con 400.000 € si possa comprare un appartamento se si è in Italia ma 4 o 5 immobili identici se si vive in Nigeria o Albania.
La conseguenza di questo è che le somme liquidate a parenti residenti all'estero di lavorato immigrati sono spesso molto inferiori.
Nello stesso senso ha deciso il Trib. Monza, Sez. IV, 20 novembre 2006.
Ovviamente il caso è ben diverso se i parenti - aventi diritto al risarcimento - vivono stabilmente e regolarmente in Italia. In questo caso saranno applicabili gli stessi criteri per gli italiani.
Questa giurisprudenza ha certamente una sua logicità ma apre tanti problemi. Si potrebbe ad esempio chiedere se i parenti residenti in Italia con regolare permesso di soggiorno intendano starci definitivamente o per sempre. Si potrebbe pensare che agli italiani che abbiano trasferito la residenza in Romania spetti di meno... 
Voi che ne pensate?

giovedì 19 dicembre 2013

Quanto è il risarcimento del danno per una morte sul lavoro?

La situazione teorica è molto complessa in quanto ad esempio vanno distinti i danni che sono propri del morto (ad esempio la sua sofferenza prima di morire) da quelli tipici delle persone che possono ottenere il risarcimento, definiti iure proprio (ad esempio il dolore che un figlio prova per la morte del padre).
Dal punto di vista pratico si può semplificare distinguendo tra danni patrimoniali e danni non patrimoniali.
Supponiamo la morte del padre che lascia un bambino di 14 anni. Considerando la situazione familiare e le caratteristiche del ragazzo si potrebbe presumere che il ragazzo avrebbe potuto frequentare l'Università, con l'aiuto del padre. Quell'aiuto economico si può calcolare e liquidare. 
Sotto un altro aspetto si può calcolare che il padre avrebbe contribuito al mantenimento del figlio fino alla sua autonomia finanziaria (supposta a 26 anni). Considerando una spesa mensile per il figlio di € 500 questa andrebbe moltiplicata per i mesi fino al raggiungimento dell'età di 26 anni, adeguando la cifra secondo le Tabelle di Capitalizzazione Vitalizia.
Per quello che riguarda il danno non patrimoniale vengono praticamente usate delle tabelle elaborate dai vari tribunali. La corte di Cassazione (Cassazione civile , sez. VI, ordinanza 04.01.2013 n° 134) ha ritenuto applicabili in tutta Italia le Tabelle del Tribunale di Milano. Il risarcimento per la morte del coniuge è calcolabile da un minimo di € 163.080,00 ad un massimo di € 326.150,00. 
La cifra concreta viene calcolata considerando le età, la convivenza o meno, ed altri fattori.
In pratica, a mio parere, erano molto migliori le Tabelle del tribunale di Roma che quantificavano esattamente tali coefficienti di adeguamento.
Le Tabelle di Milano sono scaricabili da questo blog.