La
Cassazione in materia di infortuni sul lavoro, con la sentenza n.
9167 del 16 aprile 2013, ha ribadito alcuni importanti principi
osservando che "le
norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni
sul lavoro,
tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette
a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua
disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia,
negligenza ed imprudenza dello stesso; ne consegue che il datore di
lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore,
sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando
non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente
uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto
esimente, per l'imprenditore che abbia provocato un infortunio sul
lavoro per violazione delle relative prescrizioni, all'eventuale
concorso di colpa del lavoratore; con l'ulteriore conseguenza che
l'imprenditore è esonerato da responsabilità solo quando il
comportamento del dipendente presenti i caratteri dell'abnormità,
inopinabilità e esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed
alle direttive ricevute, come pure dell'atipicità ed eccezionalità,
così da porsi come causa esclusiva dell'evento."
La Suprema Corte, ha quindi rappresentato nelle
motivazioni della sentenza che "il
datore di lavoro, in caso di violazione delle norme poste a tutela
dell'integrità fisica del lavoratore, è interamente responsabile
dell'infortunio che ne sia conseguito e non può invocare il concorso
di colpa del danneggiato, avendo egli il dovere di proteggere
l'incolumità di quest'ultimo nonostante la sua imprudenza o
negligenza; ne consegue che, in tutte le ipotesi in cui la condotta
del lavoratore dipendente finisca per configurarsi nell'eziologia
dell'evento dannoso come una mera modalità dell'iter produttivo del
danno, tale condotta, proprio perché "imposta" in ragione
della situazione di subordinazione in cui il lavoratore versa, va
addebitata al datore di lavoro, il cui comportamento,
concretizzantesi invece nella violazione di specifiche norme
antinfortunistiche (o di regole di comune prudenza) e nell'ordine di
eseguire incombenze lavorative pericolose, funge da unico efficiente
fattore causale dell'evento dannoso."
Nel caso in esame non vi era quindi concorso di colpa, bensì
responsabilità da addebitare esclusivamente al datore di lavoro.
Il primo blog che parla unicamente di infortuni mortali sul lavoro, sulla strada, per responsabilità medica.
giovedì 5 dicembre 2013
Responsabile il datore di lavoro se i dipendenti NON utilizzano i dispositivi di protezione
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