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venerdì 18 aprile 2014

Il concetto di dolo eventuale nell'infortunio mortale (in parole semplici).

Rimaniamo particolarmente colpiti quando assistiamo alla morte di una o più persone, magari per un investimento stradale, ed assistiamo poi all'erogazione di condanne che sembrano particolarmente lievi.Altre volte le condanne sono pesanti per avvenimenti simili.Molto deriva dai concetti di dolo, colpa, dolo eventuale.Per l'art. 589 del codice penale: "Chiunque cagiona per colpa [c.p. 43] la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. ..."Per l'art. 575 dello stesso codice: "Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno  ...".L'art. 589 si riferisce alla morte causata da una colpa, un errore non scusabile.L'art. 575 alla morte causata volontariamente.Questo spiega la rilevante differenza di pena: nel primo caso la pena minima può essere di sei mesi e massima di cinque anni. Nel secondo caso il minimo è di ventuno anni.Fino a qui tutto bene.La giurisprudenza si è però posta il problema di chi abbia (o debba logicamente avere) ben presente la possibilità della morte altrui e, nonostante questo, agisca in modo pericoloso.Si è ritenuto che in questi casi ci sia un dolo (volontà di uccidere) "eventuale" vale a dire che (pur sapendo che qualcuno può morire) si preferisce continuare il comportamento pericoloso.Un esempio può essere quello della Thyssen Group. I magistrati hanno ritenuto che il possibile verificarsi di incidenti gravi (per la violazione delle norma contro gli infortuni sul lavoro) fosse conosciuto dai dirigenti; nonostante questa conoscenza, si è ritenuto che non avessero adeguato gli impianti per una scelta economica.Altro esempio è quello di chi corra a 100 km orari in città: dovrebbe essere ben chiaro che esiste la concreta possibilità di investire ed uccidere un pedone o di creare gravi incidenti.Quando si riconosce il dolo "eventuale" la condanna non è più per omicidio colposo (art. 589 c.p.) ma diventa per omicidio volontario (art. 575 c.p.).

martedì 4 febbraio 2014

Respinta la richiesta danni di un lavoratore suicida per una malattia professionale


La sentenza 821 del 2013 della Corte di cassazione, sezione lavoro  e le precedenti nel medesimo giudizio, hanno preso in esame un caso molto particolare.
Il lavoratore si era suicidato non sopportando di aver contratto una malattia gravissima. Si fa anche riferimento alla ipotesi di un possibile omicidio invece che suicidio.
I magistrati hanno ritenuto che non fosse stato dimostrato a sufficienza il nesso di casualità tra la morte e l'attività lavorativa.
Detta in altri termini, in astratto è possibile venga riconosciuto l'infortunio sul lavoro quando la morte (intesa come omicidio) è connessa con l'attività svolta.
Supponiamo ad esempio che sia ucciso un poliziotto durante una rapina o un dipendente dell'esattoria da parte di un pazzo che ha sparato contro gli impiegati del suo ufficio.
E' altresì ammissibile, sempre in linea astratta, che anche il suicidio possa essere considerato conseguenza dell'attività lavorativa.
In pratica però occorre una prova sicura e nel secondo caso può essere decisamente difficile darla.

lunedì 20 gennaio 2014

L'INAIL si può far restituire dal datore di lavoro quello che ha pagato?


L'INAIL è un ente assicurativo.

Nel caso in cui abbia risarcito una danno, può farsi rimborsare dal datore di lavoro se esiste una responsabilità di quest'ultimo ai sensi della legge penale.
Se invece esiste solo una responsabilità civile, quello che ha pagato non è rimborsabile.
In questo senso è chiara la sentenza n. 117/2012 del Tribunale di Foggia, sezione lavoro.
Il lavoratore che riceve un risarcimento dall'INAIL, non è però limitato da questo.
Qualora infatti il suo danno sia maggiore potrà agire contro il datore di lavoro responsabile civilmente, per la differenza.
Dati gli importi liquidati normalmente dall'INAIL questo caso è molto comune.

venerdì 17 gennaio 2014

Se un uomo è ridotto allo stato vegetativo spetta il danno morale?


C'è chi ha sostenuto che il danno morale, in caso di grave infortunio sul lavoro (e non solo), spetti solo se il danneggiato abbia un'effettivo dolore psichico, una differenza psichica rilevabile.
E' il caso ad esempio di chi sia rimasto mutilato e soffra per questa sua condizione.
Su questa linea si è sostenuto che se un danneggiato è ridotto allo stato vegetativo è incapace di provare dolore ed emozioni e quindi non abbia, lui, un danno morale da sofferenza psichica.
La Cassazione con la sentenza 1716 del 7 febbraio 2012, ha statuito che: "Il danno morale non deve configurarsi soltanto come riparazione delle sofferenze psichiche ma anche come lesione della dignità personale, particolarmente evidente quando un padre di famiglia venga ridotto allo stato vegetativo e così perda ogni legame con la vita, compresi i vincoli affettivi nell'ambito della comunità familiare, tutelata dagli artt. 2, 29 e 30 Cost. Sarebbe iniquo riconoscere il diritto soggettivo al risarcimento di un danno non patrimoniale diverso dal pregiudizio alla salute e consistente in sofferenze morali, e negarlo quando queste sofferenze non siano neppure possibili a causa dello stato di non lucidità del danneggiato."
Io aggiungo che è in ogni caso risarcibile, calcolandola a parte, la sofferenza dei familiari ad esempio che sia causata dal sinistro.

mercoledì 8 gennaio 2014

Il datore del lavoro che ha delegato al responsabile della sicurezza è salvo?

Caratteristiche della delega al responsabile per la sicurezza.

Spesso si pensa che se il datore di lavoro ha delegato i suoi compiti al responsabile per la sicurezza possa dormire sogni tranquilli.
In realtà la situazione è ben diversa.
La Cassazione (IV sezione penale, sentenza 27819 del 28 aprile 2009) si è occupata del caso di un operaio investito sulla corsia d'emergenza mentre eseguiva lavori stradali.
Pur essendo vero che si può delegare ad altri (responsabili per la sicurezza) le incombenze di sorveglianza dell'applicazione delle norme antinfortunio, la delega deve essere data a una persona tecnicamente capace, in grado di svolgere il suo compito con competenza ed efficacia.
Se questa competenza non è dimostrata, la responsabilità ricade tutta sul datore di lavoro.
Il delegato deve inoltre avere i poteri decisionali e di intervento. Non avrebbe infatti senso dire che un soggetto è responsabile per la sicurezza se poi non ha il potere di dare i relativi ordini (e con le relative capacità).
Altra caratteristica richiesta dalla Corte è che il documento di delega deve essere chiaro, in modo tale che possa essere compreso, con tutte le nuove responsabilità del delegato. Tale incarico deve anche essere formalmente accettato dal destinatario.
In parole povere non servono "furbizie" da quattro soldi come deleghe fumose o addirittura magari mai conferite (pretendendo di aver dato deleghe verbali...).

giovedì 2 gennaio 2014

Se muore un artigiano che ci fa un lavoro a casa, siamo responsabili?


La Cassazione ha esaminato un caso del genere (Cass. Pen., Sez. IV, Sentenza 1 dicembre 2010, n. 42465).
Tizio doveva fare dei lavori di riparazione sul tetto ed aveva chiamato un artigiano. 
Aveva accettato che il muratore facesse tutto quello che occorreva, senza controllare la sua idoneità professionale, la sua iscrizione in albi artigiani, l'idoneità dei ponteggi e delle misure di sicurezza adottate.
Il lavoratore aveva montato un ponteggio senza parapetti di legge (solo tavole inchiodate alla meglio); lavorava inoltre senza corde di sostegno o altre misure.
Cadeva quindi e moriva.
Nel corso del processo penale il proprietario si era difeso dicendo che in caso di prestazione di lavoro autonoma (il muratore non era un dipendente ma un artigiano) il  lavoratore autonomo è l'unico responsabile della propria sicurezza.
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondata tale tesi, condannando definitivamente il proprietario dell'immobile. 
La tesi del proprietario era quella della giurisprudenza vecchia che non riteneva che esistesse responsabilità del proprietario qualora non vi fossero insidie nascoste. 
Questa giurisprudenza era stata superata dalla normativa del D.lvo 81/2008; prima ancora c'erano state sentenze sul D.lvo 626/1994 che avevano già stabilito il principio applicato nella sentenza odierna.
A mio parere la Magistratura dovrebbe esaminare con attenzione casi in cui il committente - proprietario del fabbricato non abbia (o abbia in modo molto ridotto) la possibilità di fare concretamente tutti i controlli di legge: sto pensando ad esempio alla novantenne sola che chiama un'impresa per far sistemare una infiltrazione d'acqua dal tetto...

Reciprocità: minor risarcimento per il cittadino straniero?

Torniamo sempre sul problema del valore della vita dello straniero, sui criteri per il risarcimento per la sua morte.
La c.d. legge Bossi Fini (n. 189 del 2002) stabilisce che: "allo straniero comunque presente nel territoriodelloStato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana  e «lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l’Italia dispongano diversamente.
Per il codice civile (art. 16 preleggi) lo straniero gode degli stessi diritti del cittadino italiano a condizione che anche il cittadino italiano nel suo paese goda degli stessi diritti.
Di conseguenza, a seconda della voce di danno cioè del particolare tipo di danno, potrebbero esserci condizioni diverse, potrebbe esserci risarcibilità o meno.
Non bisogna comunque dimenticare che, anche per la Bossi Fini, spettano comunque i diritti fonda,mentali della persona umana, tra cui vita e salute.
Importante è la distinzione tra straniero "comunque presente in Italia" e "straniero regolarmente soggiornante in Italia". Il primo caso si riferisce al lavoratore sprovvisto di permesso di soggiorno, il secondo a chi invece lo possiede o (come i rumeni, non ne ha bisogno, in quanto cittadino europeo).