La sentenza 821 del 2013 della Corte di cassazione, sezione lavoro e le precedenti nel medesimo giudizio, hanno preso in esame un caso molto particolare.
Il lavoratore si era suicidato non sopportando di aver contratto una malattia gravissima. Si fa anche riferimento alla ipotesi di un possibile omicidio invece che suicidio.
I magistrati hanno ritenuto che non fosse stato dimostrato a sufficienza il nesso di casualità tra la morte e l'attività lavorativa.
Detta in altri termini, in astratto è possibile venga riconosciuto l'infortunio sul lavoro quando la morte (intesa come omicidio) è connessa con l'attività svolta.
Supponiamo ad esempio che sia ucciso un poliziotto durante una rapina o un dipendente dell'esattoria da parte di un pazzo che ha sparato contro gli impiegati del suo ufficio.
E' altresì ammissibile, sempre in linea astratta, che anche il suicidio possa essere considerato conseguenza dell'attività lavorativa.
In pratica però occorre una prova sicura e nel secondo caso può essere decisamente difficile darla.
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