Caratteristiche della delega al responsabile per la sicurezza.
Spesso si pensa che se il datore di lavoro ha delegato i suoi compiti al responsabile per la sicurezza possa dormire sogni tranquilli.
In realtà la situazione è ben diversa.
La Cassazione (IV sezione penale, sentenza 27819 del 28 aprile 2009) si è occupata del caso di un operaio investito sulla corsia d'emergenza mentre eseguiva lavori stradali.
Pur essendo vero che si può delegare ad altri (responsabili per la sicurezza) le incombenze di sorveglianza dell'applicazione delle norme antinfortunio, la delega deve essere data a una persona tecnicamente capace, in grado di svolgere il suo compito con competenza ed efficacia.
Se questa competenza non è dimostrata, la responsabilità ricade tutta sul datore di lavoro.
Il delegato deve inoltre avere i poteri decisionali e di intervento. Non avrebbe infatti senso dire che un soggetto è responsabile per la sicurezza se poi non ha il potere di dare i relativi ordini (e con le relative capacità).
Altra caratteristica richiesta dalla Corte è che il documento di delega deve essere chiaro, in modo tale che possa essere compreso, con tutte le nuove responsabilità del delegato. Tale incarico deve anche essere formalmente accettato dal destinatario.
In parole povere non servono "furbizie" da quattro soldi come deleghe fumose o addirittura magari mai conferite (pretendendo di aver dato deleghe verbali...).