Nella pratica si può porre il problema del risarcimento del lavoratore che non aveva garanzie assicurative, il lavoratore al "nero".
Si può trattare sia di italiani, sia di stranieri.
A me personalmente è capitato che l'INAIL di Napoli abbia rifiutato di risarcire la morte di un lavoratore agricolo rumeno, sostenendo che non era stato assicurato e quindi non gli spettava nulla.
Questo atteggiamento è illecito.
In
linea generale non può infatti non rilevarsi che l'INAIL non è una
qualsiasi società assicuratrice privata.
In questo caso avrebbe
senso il non pagare perché, in assenza di un contratto
specifico, non ci sarebbe obbligo della società.
L'INAIL , invece,
ha la funzione pubblica di tutelare il lavoratore; questa funzione,
essendo tutelata costituzionalmente (anzi ben prima della
Costituzione... art. 2049 e 2087 del c.c.) ed anche dalla normativa europea, non può certo venire meno in presenza di un
comportamento omissivo del datore di lavoro.
Esiste quindi il pieno
diritto al risarcimento, salvo sanzioni
e rivalsa nei confronti del datore di lavoro inadempiente.
Dal
punto di vista normativo questo principio è sancito dall'art. 67 del
DPR 1124/1965, per il quale: “gli assicurati hanno diritto alle
prestazioni da parte dell'istituto assicuratore anche nel caso in cui
il datore di lavoro non abbia adempiuto agli obblighi stabiliti nel
presente titolo.”
Purtroppo può capitare che, soprattutto in caso di lavoratori stranieri, le vittime non sappiano di questo loro diritto, tenendo per buone le speciose argomentazioni di persone poco competenti o addirittura in mala fede.
Ovviamente ed a maggior ragione, lo stesso principio si applica se il datore di lavoro ha assicurato il lavoratore ma non ha versato i relativi contributi.