Questo comportamento in che modo influisce sul risarcimento e sulla condanna penale?
Si è sostenuto che se la vittima avesse avuto la cintura di sicurezza sarebbe sopravvissuta e quindi non spetta il risarcimento e nemmeno ci può essere condanna penale per omicidio colposo.
La Corte di Cassazione, sez. IV penale (sentenza 25138 del giugno 2013) ha stabilito due principi:
- il primo è che il non portare la cintura non vale di per se' ad escludere la colpa dell'altro conducente nella determinazione dell'evento;
- il secondo è che il portare la cintura è obbligatorio e vale a proteggere conducente e passeggeri. Senza cintura potrebbero essere proiettati con le parti rigide dell'auto o all'esterno, con danni molto più gravi
Il fatto che la vittima non abbia portato la cintura deve quindi essere valutato, caso per caso, per quantificare la percentuale che questo comportamento omissivo e colpevole ha nella determinazione dell'incidente. Questo sia ai fini penali che ai fini della determinazione del risarcimento spettante ai familiari della vittima (concorso di colpa).
Riportiamo qui le parole della Cassazione.
"In tema di omicidio colposo conseguente a sinistro stradale, il mancato uso, da parte della vittima, della cintura di sicurezza non vale di per sé ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del conducente di un'autovettura che, violando ogni regola di prudenza e la specifica norma del rispetto dei limiti di velocità, abbia reso inevitabile l'impatto con altra autovettura sulla quale viaggiava la vittima, e l'evento, non potendo considerarsi abnorme né del tutto imprevedibile il mancato uso delle cinture di sicurezza, il quale può, tuttavia, riflettersi sulla quantificazione della pena e sull'ammontare risarcitorio" (Cass. pen., Sez. IV, n. 42492 del 3 ottobre 2012, Rv. 253737)."