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venerdì 18 aprile 2014

Il concetto di dolo eventuale nell'infortunio mortale (in parole semplici).

Rimaniamo particolarmente colpiti quando assistiamo alla morte di una o più persone, magari per un investimento stradale, ed assistiamo poi all'erogazione di condanne che sembrano particolarmente lievi.Altre volte le condanne sono pesanti per avvenimenti simili.Molto deriva dai concetti di dolo, colpa, dolo eventuale.Per l'art. 589 del codice penale: "Chiunque cagiona per colpa [c.p. 43] la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. ..."Per l'art. 575 dello stesso codice: "Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno  ...".L'art. 589 si riferisce alla morte causata da una colpa, un errore non scusabile.L'art. 575 alla morte causata volontariamente.Questo spiega la rilevante differenza di pena: nel primo caso la pena minima può essere di sei mesi e massima di cinque anni. Nel secondo caso il minimo è di ventuno anni.Fino a qui tutto bene.La giurisprudenza si è però posta il problema di chi abbia (o debba logicamente avere) ben presente la possibilità della morte altrui e, nonostante questo, agisca in modo pericoloso.Si è ritenuto che in questi casi ci sia un dolo (volontà di uccidere) "eventuale" vale a dire che (pur sapendo che qualcuno può morire) si preferisce continuare il comportamento pericoloso.Un esempio può essere quello della Thyssen Group. I magistrati hanno ritenuto che il possibile verificarsi di incidenti gravi (per la violazione delle norma contro gli infortuni sul lavoro) fosse conosciuto dai dirigenti; nonostante questa conoscenza, si è ritenuto che non avessero adeguato gli impianti per una scelta economica.Altro esempio è quello di chi corra a 100 km orari in città: dovrebbe essere ben chiaro che esiste la concreta possibilità di investire ed uccidere un pedone o di creare gravi incidenti.Quando si riconosce il dolo "eventuale" la condanna non è più per omicidio colposo (art. 589 c.p.) ma diventa per omicidio volontario (art. 575 c.p.).